ROMA - È reato accettare e pagare scommesse per conto di un bookmaker senza le necessarie autorizzazioni. Così la Terza sezione penale della Corte di Cassazione sul caso di un esercente campano condannato per raccolta abusiva di gioco dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Salerno. I giudici supremi hanno respinto il ricorso dell'imputato - titolare di un centro trasmissione dati collegato a un bookmaker senza concessione - e confermato il reato commesso. La Corte d'Appello, spiega la Cassazione, ha evidenziato «l'assenza di singoli conti per le giocate attivati in nome degli scommettitori e dagli stessi gestiti in autonomia e direttamente». L'esercente metteva invece a disposizione «un proprio conto giochi, così da consentire la giocata senza far risultare il reale scommettitore», commettendo il reato di intermediazione. Non è quindi sostenibile la tesi della difesa, secondo cui il bookmaker straniero non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alle gare per le concessioni, perché discriminato. L'eventuale discriminazione della società, concludono i giudici, «deve escludersi in presenza di condotta che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma si sia tradotta in attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse».
LL/Agipro

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