ROMA - Gli esercenti che accettano e pagano scommesse tramite i propri conti di gioco realizzano un'attività di intermediazione e commettono il reato di raccolta abusiva. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione sul caso di un gestore siciliano condannato dalla Corte d'appello di Messina a sette mesi di reclusione (pena sospesa) per raccolta abusiva di gioco. Il centro scommesse dell'imputato era collegato a un bookmaker estero senza concessione, con il gestore che utilizzava il suo conto giochi per raccogliere le scommesse. Per la Cassazione risulta proprio l'intermediazione messa in atto dall'indagato il punto determinante per dichiarare inammissibile il ricorso. In questo caso, infatti, non è possibile sostenere neanche la presunta discriminazione del bookmaker nelle procedure di assegnazione della concessione. «Qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a bookmaker straniero metta a disposizione della clientela il proprio conto giochi (o conto giochi intestato a soggetti di
comodo), consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, il legame col bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse», scrive la Cassazione. Di conseguenza, diventa «irrilevante la questione dell'esistenza di titoli autorizzatori o concessori». I giudici sottolineano inoltre che il gestore, «dubbioso circa la liceità dell'attività, aveva richiesto rassicurazioni alla società straniera», evitando però «di interpellare soggetti istituzionali e pubbliche autorità». In questo caso non è quindi possibile sostenere l'«ignoranza inevitabile della legge».
LL/Agipro

Foto credits Blackcat CC BY-SA 3.0 IT