ROMA - Gli esercenti dei centri di raccolta scommesse collegati a bookmaker senza concessione impediscono di individuare il «gestore reale» dell'attività e possono essere un fattore di incertezza per gli scommettitori. È quanto scrive il Tar Lombardia nella sentenza che boccia il ricorso di un esercente di Lodi a cui la Questura, nel 2015, non aveva concesso la licenza per la sala. L'attività che il ricorrente aveva intenzione di svolgere consisteva «nella trasmissione di dati», pur non possedendo «la concessione rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli per l’esercizio di scommesse». L'ordinamento italiano, ricordano i giudici, si basa però su un «sistema concessorio-autorizzatorio» la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia Ue, «e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse». Con il meccanismo dei ctd, secondo i giudici, «il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, generando incertezze presso gli stessi scommettitori». Tale incertezza, conclude il Tar, costituisce «causa sufficiente» per negare l’autorizzazione». LL/Agipro