ROMA - E’ legittimo negare la licenza di polizia al titolare di un centro scommesse collegato con un operatore estero che non ha la concessione dello Stato: è quanto ribadisce una sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato, che ribalta la decisione presa dal Tar Marche. Il tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso contro il mancato rilascio deciso dalla Questura di Ascoli Piceno, visto che né il responsabile del centro, né il bookmaker estero all’epoca dei fatti erano «titolari in Italia della concessione rilasciata dall'AAMS». Il Consiglio di Stato ribadisce che la doppia autorizzazione prevista dal sistema normativo italiano (concessione statale e licenza di polizia) non rappresenta «una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale», cioè la «lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo». Sulla base di questo interesse pubblico, la normativa comunitaria consente ai singoli Stati di adottare leggi che limitano alcuni principi come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi: «ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi», si legge ancora nella sentenza, anche dal monento che singoli Stati «non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d’azzardo e non compiono per forza le medesime scelte».

PG/Agipro