ROMA - Il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili è più importante rispetto agli interessi economici e di “reputazione”. È quanto ha affermato la Quinta sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza che ha respinto il ricorso del gestore di una sala scommesse di Gallipoli (in provincia di Lecce) contro l’ordine di cessazione dell’attività arrivato dal Comune. I giudici rimarcano “l’incontestata violazione delle distanze del centro di raccolta delle scommesse gestito dall’appellante da luoghi sensibili”. Dunque, “il pericolo di pregiudizio allegato, danno non patrimoniale da perdita di reputazione” è ritenuto “subvalente rispetto alle esigenze di ordine generale di contrasto alla ludopatia poste a fondamento dell’ordine di cessazione”. LL/Agipro
Scommesse, Consiglio di Stato boccia ricorso contro il “distanziometro”