ROMA - La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore di un centro scommesse in provincia di Udine, collegato a un bookmaker privo di concessione italiana, condannato dalla Corte d'Appello di Trieste per raccolta abusiva di gioco. Come sottolineato dalla Corte d'Appello - e prima ancora dal Tribunale di Trieste - la licenza chiesta alla Questura gli era stata negata dopo aver presentato una richiesta incompleta. La Cassazione ha evidenziato come la domanda per la licenza fosse in effetti "non completa, e pertanto, non valida". Il gestore aveva inoltre omesso "di integrare la richiesta in questione trasmettendo i dati richiestigli dalla autorità di pubblica sicurezza". In una situazione simile risulta dunque insufficiente la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, che "si è limitata a valorizzare" la discriminazione subita dal bookmaker nella procedura di assegnazione delle concessioni, senza però confrontarsi "con le ragioni poste a base della decisione impugnata". Il ricorso risulta quindi generico, visto che l'“onere di specificità”, non è stato soddisfatto.
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