ROMA - La licenza di pubblica sicurezza è necessaria per svolgere l’attività di raccolta scommesse. Lo ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla titolare di una sala scommesse in provincia di Catania, collegata a un bookmaker estero, condannato in primo e secondo grado a sei mesi di reclusione per raccolta abusiva di gioco. La Corte di Appello di Catania, si legge nella sentenza della Cassazione, ha evidenziato «che l'imputata ha posto in essere una condotta attiva di messa a disposizione di un conto-gioco di comodo», senza la licenza di polizia. La difesa non ha inoltre contestato la valutazione di prove come gli scontrini, «privi del logo dell'Aams e del numero di concessione». La condotta dell'imputata denota dunque «una ripetitività dei profitti illeciti e una significativa intensità del dolo» e la motivazione della sentenza impugnata risulta «del tutto logica e coerente» anche dove esclude la possibilità di circostanze attenuanti. LL/Agipro