ROMA - Nei locali sprovvisti necessarie autorizzazioni non è possibile per i titolari raccogliere direttamente scommesse; in caso contrario si commette il reato di intermediazione e di raccolta abusiva. È quanto ribadisce la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un esercente siciliano, condannato dal Tribunale di Agrigento. Nel negozio del ricorrente, un punto di commercializzazione di ricariche in conto gioco, è stato accertato «che l'imputato non
aveva effettuato una mera attività di collegamento informatico con la società estera, ma, titolare di un contratto con la stessa, ne aveva agevolato e favorito l'intrapresa commerciale», raccogliendo gli importi delle giocate e delle vincite degli scommettitori. L'imputato, però, non si era rivolto alla Questura per avere l'autorizzazione o per informarsi sulle licenze necessarie per l'attività di raccolta. La condanna risulta dunque «in linea con la giurisprudenza» della Corte di Cassazione, «secondo cui è integrato dall'esercizio abusivo delle scommesse, quando nella specie si sia esercitata l'attività senza autorizzazione e non ci si sia limitati alla mera raccolta di scommesse a favore di allibratore straniero che non abbia potuto ottenere la concessione per discriminazioni nei bandi di gara». LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: "Senza autorizzazione della Questura è vietato raccogliere giocate"