ROMA - L'intermediazione nella raccolta delle scommesse non ha «natura contravvenzionale», ma appartiene al genere di reati di maggiore gravità, quindi delittuosi. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal gestore siciliano di un centro scommesse, che lavorava per conto di un bookmaker estero privo di concessione italiana. L'imputato era stato condannato a oltre due mesi di reclusione (con pena sospesa) dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Palermo, poiché privo della licenza di polizia, necessaria per l'attività ma «mai richiesta». Secondo la difesa, tale reato comporterebbe solo una contravvenzione, interpretazione che i giudici supremi hanno però bocciato, dichiarando inammissibile il ricorso. Il riferimento è alla legge 401 del 1989, intervenuta contro gioco e scommesse clandestine, e in particolare all'articolo 4. «Si tratta di una disposizione a più norme incriminatrici - spiega la Cassazione - Con essa il legislatore ha previsto una pluralità di fattispecie incriminatrici che descrivono diverse ed eterogenee condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato». A ognuno di questi «corrisponde un diverso trattamento sanzionatorio in ragione della maggior/minor offesa del bene giuridico». Nel caso in esame, il gestore è stato ritenuto responsabile di intermediazione, poiché conduceva l'attività «attraverso cinque postazioni internet» collegate al sito del bookmaker estero. Proprio l'intermediazione rientra nella «fattispecie di delitto» nei casi in cui venga raccolto gioco senza le autorizzazioni necessarie. «Correttamente, pertanto, è stata ritenuta l'ipotesi delittuosa», conclude la Cassazione confermando la condanna.
LL/Agipro
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