ROMA - La licenza di pubblica sicurezza è necessaria per svolgere l’attività di raccolta scommesse. Lo ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai titolari di un centro scommesse in provincia Milano, collegato a un bookmaker senza concessione, condannati dal Tribunale di Monza e dalla Corte di Appello alla pena di giustizia per raccolta abusiva di gioco. Il mercato italiano delle scommesse, ha ricordato il Collegio, prevede un sistema a doppio binario che richiede sia la concessione statale per i bookmaker, sia la licenza di polizia per i gestori di punti vendita sul territorio. Un sistema la cui legittimità è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea. Raccogliere gioco senza i titoli previsti è quindi un reato, così come lo è l'intermediazione, che faceva parte dell'attività dei due gestori. «Del tutto inconferente è il richiamo» alla legge di stabilità del 2015, che regolamentava la situazione dei gestori che non chiedono l'autorizzazione di polizia per regolarizzare la loro attività. L'"autodenuncia" prevista al comma 644 «non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell'intermediario, effettuata tramite "conti gioco" on line anziché mediante la raccolta da banco, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti». In ogni caso, concludono i giudici, «la procedura di regolarizzazione integra una condotta successiva alla consumazione del reato, la quale, evidentemente, non assume alcuna rilevanza in relazione alla valutazione dell'offesa come di "particolare tenuità"». LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: «Senza licenza di polizia vietato raccogliere gioco»