ROMA - L’autorizzazione della Questura è necessaria per l’attività di raccolta delle scommesse. È quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal gestore di una sala in provincia di Bari contro la condanna - per raccolta abusiva - arrivata dal tribunali di Bari . L’argomentazione dell’indagato - il bookmaker estero per cui operavano avrebbe subito l’illegittima esclusione dai bandi di gara, e da ciò deriverebbe la mancanza della licenza di polizia - non è stata accolta dai giudici: “Il ricorrente - si legge nella sentenza - non ha allegato la prova del presupposto, indispensabile, del diniego dell’autorizzazione di polizia in ragione della mancanza della concessione in capo alla società straniera, e ciò in quanto dal provvedimento impugnato non risulta che l’indagato avesse presentato l'istanza al Questore”. Non esiste dunque “la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”. LL/Agipro