ROMA – L'attività di intermediazione per conto di un bookmaker estero è reato, anche in caso questo sia stato discriminato nella partecipazione alle gare per le concessioni. Lo ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del titolare di un centro scommesse di Palermo, condannato a quattro mesi di reclusione dal Tribunale di Agrigento (sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo). All'interno del locale veniva infatti esercitata la raccolta di scommesse per via telematica per conto di una società maltese priva di concessione italiana. I giudici hanno fatto presente che l'allestimento di un internet point dedicato interamente alla raccolta di scommesse “dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima”, ed è configurabile come reato. Citando la sentenza della Corte d'Appello, la Cassazione ha evidenziato come il titolare “non si sia limitato a mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker”, ma abbia “allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione”. Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale discriminazione subita dal bookmaker maltese, i giudici fanno presente che “non risulta neanche dimostrata l'esclusione della società estera dal bando per illegittima esclusione dalle gare”.
RED/Agipro
Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I