ROMA - Chi accetta e paga scommesse per conto di un bookmaker senza le necessarie autorizzazioni commette reato. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione sul caso di un esercente di Terni condannato dal in primo grado e poi dalla Corte di Appello di Perugia a 5 mesi di reclusione per raccolta abusiva. I giudici supremi hanno confermato il reato commesso dall'indagato nel 2015, quando «riceveva e conservava le ricevute delle scommesse vittoriose con le relative quietanze, provvedendo quindi ai relativi pagamenti» per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale. In questi casi, scrive la Cassazione, «l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse rende irrilevante il rapporto» fra il centro scommesse dell'imputato e la società. La condotta illecita è «imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le
scommesse», e in tale contesto «le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazione nella partecipazione a bandi per la concessione non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal caso l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuata direttamente in capo all'operatore italiano». I giudici hanno comunque annullato la pena dei cinque mesi, rideterminandola a tre: il giudizio in primo grado è stato svolto in rito abbreviato, ma «il Tribunale non ha applicato la riduzione della pena prevista». LL/Agipro