ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per gioco d’azzardo abusivo nei confronti di un esercente siciliano, condannato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Catania. Nella sala scommesse da lui gestita, e collegata a un bookmaker estero, l’imputato «l'imputato non svolgeva una mera attività d'inoltro dei dati, atteso che non si limitava a fornire un supporto tecnico mediante la messa a disposizione di postazioni internet, ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava eventuali vincite agli scommettitori». In questo caso non può dunque essere sostenuta la presunta discriminazione del bookmaker e l’illegittima esclusione dai bandi di gara, così come aveva argomentato la difesa dell’esercente: in presenza di intermediazione - conclude la Cassazione - «è escluso ogni profilo discriminatorio rispetto alla partecipazione alle gare». LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: in caso di intermediazione non si può sostenere la discriminazione del bookmaker