ROMA - Nei centri scommesse privi delle necessarie autorizzazioni non è possibile raccogliere direttamente scommesse, in caso contrario i titolari dei punti vendita commettono il reato di intermediazione e di raccolta abusiva: è quanto ribadisce la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente in provincia di Bari. L'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello di Bari per raccolta abusiva di scommesse, reato confermato dai giudici supremi: «Il ricorrente non si limitava, come titolare di un mero centro di trasmissione dati, a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e, dunque, semplicemente a trasmettere le scommesse, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse», si legge nella sentenza. Il titolare della sala, ribadisce il Collegio, «non si limitava a fornire un supporto tecnico agli scommettitori, ma eseguiva tutte le tipiche attività caratterizzanti il centro scommesse senza alcun contatto diretto degli scommettitori stessi con il bookmaker». La presunta discriminazione del bookmaker estero al quale l'esercente era collegato, conclude la Cassazione, «deve reputarsi non rilevante». LL/Agipro