ROMA - Chi accetta personalmente scommesse senza avere la necessaria autorizzazione della Questura commette un reato. È quanto conferma la Settima sezione penale della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dalla titolare di una sala scommesse, condannata a sei mesi di reclusione dalla Corte d'appello di Napoli. La tesi dell'imputata, secondo la quale la pena non corrisponde all'imputazione, è stata dichiarata infondata dai giudici. L'esercente accettava scommesse senza la licenza di polizia e, si legge nella sentenza, «l'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse riservate al concessionario dello Stato rientra nella fattispecie tipica dell'esercizio abusivo di gioco». Un'interpretazione «conforme alla giurisprudenza consolidata» della Cassazione, che su questo punto ha più volta ribadito «che lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica i scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista» costituisce reato indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio della licenza. LL/Agipro