ROMA - Nei locali sprovvisti necessarie autorizzazioni non è possibile raccogliere direttamente scommesse, in caso contrario i titolari dei punti vendita commettono il reato di intermediazione e di raccolta abusiva. È quanto scrive la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che conferma la condanna a sei mesi di reclusione per il titolare di un internet point in provincia di Napoli, condannato dalla Corte d'appello per esercizio abusivo di scommesse. Il Collegio conferma che «i giudici di appello indicano compiutamente» i motivi per i quali hanno bocciato la presunta insussistenza del reato: nel corso di un controllo della Guardia di Finanza, è stata sequestrata la ricevuta di una scommessa «che non riportava alcuna denominazione di società autorizzata». L'esercente è poi risultato privo della necessaria licenza di polizia. La Cassazione ribadisce dunque che «l'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice» e costituisce reato. LL/Agipro