ROMA - La raccolta di scommesse per conto un bookmaker estero “sanato” può essere effettuata solo se il punto vendita in questione rientra nella lista dei centri regolarizzati. E’ quanto ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha respinto il ricorso della titolare di un centro SKS365 di Terracina, in provincia di Latina, indagata per esercizio abusivo di scommesse. I giudici hanno ritenuto inammissibili le argomentazioni della ricorrente. “L’assenza del punto commerciale della ricorrente tra quelli regolarizzati dall'operatore austriaco” esclude la fondatezza delle tesi difensive. La titolare del centro scommesse “non è compresa nell'elenco di cui dei punti regolarizzati, tanto è vero che essa stessa riconosce di aver rinunciato per propria scelta di regolarizzare la propria posizione di intermediaria rispetto all'operatore austriaco”. LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: “Centri esteri autorizzati solo se regolarizzati”