ROMA - L’uso di conti correnti “di comodo” per la raccolta di scommesse configura un reato se il titolare di tali conti non è in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge. E’ quanto ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione bocciando il ricorso della titolare di una cartoleria di Napoli, priva di concessione e licenza, nella quale era possibile connettersi al sito di un bookmaker straniero tramite conti “fittizi” intestati all’indagata. Il Tribunale napoletano, si legge nella sentenza, ha disposto correttamente il sequestro delle attrezzature chiarendo che “gli accertamenti espletati hanno rivelato la predisposizione di un'organizzazione di mezzi e di personale appositamente rivolta al fine dell'attività di raccolta di scommesse, pur nell'ambito di un negozio nei quale formalmente si vendevano prodotti di cartoleria”. L’esistenza di conti correnti intestati a persone diverse rispetto a quelle che li utilizzavano “crea un rapporto strutturale strumentale, tale da configurare l'ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse”, per la quale però è necessaria l’autorizzazione statale e quella del Questore. LL/Agipro
Giochi, Cassazione: «E’ reato l’uso di conti correnti fittizi per la raccolta di scommesse»