ROMA - La raccolta delle scommesse è subordinata alla concessione statale e alla licenza di pubblica sicurezza, e non basta sostenere la presunta discriminazione del bookmaker per raccogliere giocate. È quanto ha ribadito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato infondato il ricorso della titolare di un centro scommesse in provincia di Lecce, condannata dalla Corte di Appello a quattro mesi di reclusione per aver raccolto scommesse senza possedere la concessione. Una mancanza dovuta, secondo quanto sostenuto davanti alla Corte, alla esclusione discriminatoria dal bando di gara del 2012 per l’assegnazione delle concessioni.
«Il ricorso - scrivono i giudici -risulta del tutto generico, non individuando neppure un profilo che attenga alla dedotta, indebita esclusione del bookmaker dal bando Monti del 2012, né alcun criterio che consenta di affermare che lo stesso operatore estero abbia subito discriminazioni in punto di lecita concorrenza e libertà di stabilimento nel Paese». Per sostenere la presunta discriminazione è inoltre necessario dimostrare che la licenza di pubblica sicurezza è stata negata per l’ingiusta esclusione del bookmaker dalla gara; in questo caso, però, la licenza non era stata nemmeno chiesta.
La ricorrente, peraltro, esercitava un’attività di intermediazione, accettando il denaro ed effettuando la scommessa: si tratta dunque di «una mera occasione per l'autonoma, illecita raccolta di scommesse sul territorio nazionale, esclusivamente imputabile al soggetto che materialmente la effettua». Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.  LL/Agipro