ROMA - La raccolta delle scommesse è subordinata alla concessione statale e alla licenza di pubblica sicurezza, e non basta sostenere la presunta discriminazione del bookmaker per continuare a raccogliere giocate. È quanto ha ribadito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato infondato il ricorso del titolare di un centro scommesse in provincia di Napoli. I fatti risalgono al 2010, quanto il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di Appello a quattro mesi di reclusione per aver raccolto scommesse senza possedere la concessione. Una mancanza dovuta, secondo quanto sostenuto davanti alla Corte, alla esclusione discriminatoria dai bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni. “Per procedere alla disapplicazione della normativa - scrivono però i giudici - sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare”. L’imputato, invece, ha indicato discriminazioni che non riguardavano la società a cui era collegato, senza allegare “la circostanza, quale presupposto comunque necessario, della avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione”. Il ricorso è stato dunque rigettato. LL/Agipro