ROMA - La raccolta di scommesse senza concessione e licenza di polizia è ammessa nel caso in cui un bookmaker sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara. E’ quanto sostiene la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che respinge il ricorso del Tribunale di Milano. Oggetto della contesa, la decisione da parte del Tribunale del Riesame di restituire al suo proprietario un centro scommesse collegato a un bookmaker maltese privo di concessione. La Cassazione rileva come la motivazione alla base della decisione del Riesame sia la clausola di restituzione della rete a fine concessione, contenuta nel bando Monti del 2012. Un aspetto che la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto illegittimo, e che per i giudici motiva a sufficienza la mancata partecipazione del bookmaker alla gara. “La motivazione stesa dal Tribunale del riesame non risulta viziata e censurabile - si legge - avendo con logico argomento ritenuto il carattere (indirettamente) discriminatorio del bando così come risultante dallo schema di convenzione”. Un punto che ha indotto il Tribunale “a dubitare ragionevolmente della concreta applicabilità della fattispecie incriminatrice al caso di specie”. LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: “Bookmaker discriminati possono operare anche senza concessione”