ROMA - I gestori di sale scommesse che non possiedono la licenza di polizia non sono sempre condannabili per raccolta abusiva. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione sul caso sollevato da un esercente in provincia di Roma, condannato dal Tribunale di Velletri e dalla Corte di appello a due mesi e venti giorni di reclusione. All'indagato era stata contestata l'attività svolta senza la necessaria richiesta di polizia - che viene concessa solo agli operatori muniti di concessione - un'accusa contro la quale l'esercente aveva sostenuto la mancata considerazione di un «profilo decisivo», ovvero l'«ingiusta esclusione» del bookmaker per il quale lavorava (Stanleybet) dalla gara per le concessioni scommesse. La Cassazione, annullando la sentenza per la prescrizione del reato, ha confermato comunque la tesi dell'esercente: «La Corte di appello - si legge - non ha verificato affatto se, "a monte", l'assenza di concessione in capo all'operatore Stanleybet e, prima ancora, l'esclusione dello stesso dalla gara per l'ottenimento della concessione medesima (e, per l'effetto, il difetto di licenza in capo all'imputato), fosse addebitabile ad una normativa interna contraria» ai principi europei. Circostanze decisive, visto che, concludono i giudici, non è considerabile reato «la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità». LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: "Esercenti senza licenza non commettono reato se il loro bookmaker è discriminato"