ROMA - Accettare scommesse senza le necessarie autorizzazioni costituisce reato. E’ quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha bocciato il ricorso di una esercente di Lecce contro la condanna per attività di gioco non autorizzato. “L’imputata non si limitava ad offrire un mero supporto tecnico allo scommettitore - si legge nella sentenza - ma, attraverso la raccolta delle scommesse, l'inoltro all'operatore comunitario della sommessa e del denaro e l'elargizione allo scommettitore dell'eventuale vincita, interferiva in maniera apprezzabile nell'attività di gestione delle scommesse da parte dell'operatore”. I giudici ricordano che “integra il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, ‘sub specie’ di illecita intermediazione, la condotta del gestore di un centro di servizio che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dall'AAMS per l'attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario ma interferisca, come nella specie, nell'attività di scommessa del cliente. LL/Agipro