ROMA - In caso di mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili (quali ad esempio scuole o chiese) le sale scommesse hanno l’obbligo di cercare una nuova collocazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza in cui conferma la richiesta di delocalizzazione emessa dal Comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, nei confronti di un’agenzia di scommesse del posto, poiché - in violazione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna e del regolamento comunale - l’attività si trova ad una distanza inferiore di 500 metri dalla Chiesa di S. Giovanni Battista e dalla scuola materna Fondazione Lamma.
Con una sentenza del 2024 il Tar Emilia Romagna aveva respinto il ricorso dell’agenzia contro il Comune, a questo ha fatto seguito l’appello al Consiglio di Stato. Secondo la società appellante, il Comune sarebbe intervenuto tardivamente (anni dopo la mappatura) e “inaspettatamente”. Inoltre, la proprietaria della sala scommesse afferma che il calcolo delle distanze minime risulta erroneo, poiché i percorsi interessati dalla misurazione passano attraverso aree private del centro commerciale Galleria Ronzani con accessi a orari limitati. Pertanto l'agenzia ha proposto percorsi alternativi.
Con un’ordinanza, il Consiglio di Stato ha affidato al Prefetto di Bologna una verificazione tecnica nella quale è stato richiesto di misurare i percorsi più brevi verso i due luoghi sensibili, sia passando sia evitando la Galleria Ronzani. La relazione, consegnata il 13 dicembre 2024, conferma che - in entrambe le alternative di misurazione - la sala scommesse risulta a meno di 500 metri dalla Chiesa (464 metri passando per la Galleria e 490 evitandola) e dalla scuola (492 metri).
Il Collegio ha pertanto precisato: “L’esito della verificazione non lascia margini di dubbio. L’accertamento del verificatore risulta completo sul piano istruttorio, nonché coerente, logico e congruamente motivato e, conseguentemente, non sussistono ragioni per discostarsene”.
Il Consiglio di Stato dichiara infondata anche la contestazione rispetto al decorso del tempo dall’introduzione della legge regionale, “di per sé irrilevante in quanto del tutto insuscettibile di fondare un’ipotetica pretesa dell’appellante a mantenere l’agenzia in violazione delle disposizioni concernenti le distanze minime dai luoghi sensibili”.
Ribadendo la validità del provvedimento, pertanto, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la necessità di delocalizzazione della sala scommesse.
FRP/Agipro