ROMA - Le attività di gioco sottoposte al "distanziometro" non possono essere chiuse se non è possibile la loro dislocazione in un'altra area del territorio comunale, anche se tale impedimento non è dovuto alla presenza di luoghi sensibili. A scriverlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza che accoglie - in parte - il ricorso presentato da una sala bingo di Reggio Emilia. La società titolare dell'attività aveva presentato ricorso contro il provvedimento di chiusura inviato dal Comune sulla base della legge regionale contro la ludopatia, che prevede almeno 500 metri tra attività di gioco e luoghi "off limits" come scuole e chiese. In questo, caso, definito dai giudici «una situazione peculiare» la chiusura va però annullata. Il nodo sta nella possibilità di delocalizzazione offerta alle sale a rischio chiusura: nel caso di trasferimento in una zona lontana dai luoghi sensibili, viene concesso un tempo sufficiente al "trasloco" e la continuità della sala viene garantita. In questo caso, tuttavia, non è stato possibile, ma per una circostanza molto particolare: non sono i luoghi sensibili a impedire il dislocamento della sala bingo, bensì la pianificazione urbanistica comunale attualmente vigente a Reggio Emilia, che, «in combinato disposto con l’azione comunale stessa concernente il rifiuto di stipulare accordi operativi, non consentono al momento la dislocazione di attività di gioco nel territorio». L'ordinanza comunale di chiusura della sala va quindi annullata, in quanto «comporta il verificarsi di un effetto espulsivo dell’attività». Più in generale, sottolinea infine il Tar, i provvedimenti regionali e comunali in tema di prevenzione della ludopatia, benché legittimi, «incontrano il limite della presenza di tali attività sul territorio comunale, nel senso che le stesse non possono essere chiuse qualora tale chiusura non consenta alle medesime la dislocazione in altra area per la numerosa presenza di luoghi sensibili o per la presenza di una normativa urbanistica, come attuata dal Comune di Reggio Emilia, che ne impedisce la presenza».
LL/Agipro

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