ROMA - Si è discusso oggi davanti al Consiglio di Stato il ricorso relativo all'appello presentato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) contro la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato una sanzione da 60 mila euro irrogata nei confronti di una società che gestisce un canale YouTube. Secondo l’Authority, quest’ultima è responsabile della pubblicazione di video promozionali in violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

La vicenda nasce dalla delibera con cui l’Agcom aveva contestato la violazione dell'articolo 9 del Decreto Dignità, disponendo, oltre alla sanzione amministrativa di 60mila euro, anche la rimozione dei contenuti dalla piattaforma YouTube e il divieto di pubblicare nuovi video analoghi.
Con la sentenza del Tar Lazio, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della società, ritenendo fondato il motivo principale relativo all'errata individuazione del soggetto responsabile dell'illecito.
Secondo il Tribunale, infatti, la società destinataria della sanzione era stata costituita soltanto il 5 ottobre 2023, cioè dopo la pubblicazione dei video contestati, realizzati esclusivamente dal content creator (socio della società) quando la società non esisteva ancora.
Nelle motivazioni, il Tar aveva richiamato il principio di responsabilità personale previsto dalla legge n. 689 del 1981 sugli illeciti amministrativi, sottolineando che "nessun soggetto può essere chiamato a rispondere per una violazione che non sia direttamente ricollegabile alla sua condotta o alla sua responsabilità individuale".

Per i giudici, il provvedimento dell'Autorità "risulta fondato su un dato puramente formale, ossia la titolarità del canale YouTube" al momento dell'acquisizione delle informazioni da parte di Google, "in assenza di qualsiasi coinvolgimento materiale e giuridico della società nell'illecito". Da qui la conclusione che la sanzione configurasse "una responsabilità da mera posizione", non compatibile con i principi che regolano gli illeciti amministrativi.

Secondo Agcom, al contrario, la società avrebbe potuto rispondere, in quanto successivamente costituita dal content creator, ma il Tar ha osservato che non è possibile trasferire a una società la responsabilità derivante da fatti personali commessi dal socio prima della costituzione dell'ente.
Nell’udienza odierna, l’Avvocatura di Stato ha richiamato un fattore che potrebbe essere determinante per la decisione del Consiglio di Stato, ossia la questione di legittimità costituzionale (discussa lo scorso 24 giugno alla Consulta) e relativa ai limiti della disciplina sanzionatoria minima - 50mila euro a violazione -prevista dal Decreto Dignità. Secondo i legali, infatti, la decisione della Consulta potrebbe essere fondamentale per definire l’esito della discussione odierna. La sentenza dei giudici di Palazzo Spada è attesa nei prossimi mesi.

FRP/Agipro

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