ROMA - Gli operatori nel settore gioco sono obbligati ad applicare misure adeguate di “verifica della clientela sia all’atto dell’incasso delle vincite, sia all’atto della puntata, ogniqualvolta l’importo della transazione sia pari o superiore a 2mila euro”, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. E' quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza in cui viene chiarita l’applicazione della Direttiva UE volta a prevenire l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La decisione deriva da una causa che ha coinvolto un operatore di gioco lettone e l’autorità nazionale di vigilanza. Quest’ultima aveva imposto una multa di oltre 52mila euro per presunte violazioni degli obblighi di verifica della clientela. Al centro del dibattito, la corretta interpretazione della direttiva europea. 

L'operatore aveva sostenuto di aver agito sulla base di informazioni e decisioni già adottate da un’altra società del gruppo, la Corte Ue ha precisato che gli Stati membri sono tenuti a consentire “ai soggetti obbligati appartenenti a uno stesso gruppo di condividere tra loro informazioni”, tuttavia, questo scambio di informazioni non esonera l’operatore “dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela”. Quindi, non risulta ammissibile applicare automaticamente le decisioni prese da un altro membro del gruppo, anche nel caso di un dirigente di alto livello. Ciascuna impresa è tenuta a verificare autonomamente i rischi legati al cliente, sulla base delle proprie operazioni e relazioni. Infine, Per quanto riguarda il rinnovo delle misure di verifica, non esiste un obbligo preciso ma, in caso di nuove circostanze rilevanti nel profilo del cliente, le imprese sono tenute a rivedere le proprie procedure, rispettando sempre i principi di “proporzionalità” e “valutazione dei rischi concreti”.

FRP/Agipro