ROMA - Il ritardo nei versamenti da parte di una ricevitoria del Lotto non implica necessariamente la revoca della concessione. E' quanto ha stabilito il Tar Sicilia che ha accolto il ricorso di un esercente, sanzionato dai Monopoli di Stato per quattro versamenti dei proventi erariali effettuati in ritardo. La Quarta sezione ricorda che per legge l'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria e, nei casi più gravi, può procedere con la revoca della gestione in caso di infrazioni ripetute; tuttavia, secondo i giudici, nel caso in questione non sono state prese in considerazione le peculiarità della situazione e la possibilità di una sanzione solo pecuniaria. "Se è pur vero - si legge nella sentenza - che il ritardo dei complessivi quattro versamenti determina, di per sé ed ex lege, la violazione abituale della norme relative alla gestione e al funzionamento delle rivendite, non è altrettanto condivisibile l’assunto dell’Amministrazione secondo il quale dalla detta inosservanza 'abituale' consegua 'necessariamente' la revoca della concessione". Per il Collegio l'Amministrazione dovrebbe "impartire istruzioni mediante circolari, tipizzando le ipotesi per le quali la violazione abituale debba ritenersi grave al punto da determinare l’'estrema' sanzione della revoca". Non è possibile, invece, "fare coincidere tout court tale gravità" con infrazioni abituali, per le quali la sospensione della concessione è solo una possibilità. Il ricorso è dunque accolto "in assenza di una specifica motivazione nel provvedimento in ordine alla predetta 'gravità'". LL/Agipro