ROMA - Il mancato versamento dei proventi del Lotto da parte dei ricevitori è un motivo valido per la revoca della concessione, anche in caso di ritardi di lieve entità. È quanto scrive il Tar Lazio nella sentenza che respinge il ricorso di un tabaccaio in provincia di Napoli, a cui l'Agenzia Dogane e Monopoli aveva revocato la concessione per «reiterati tardivi pagamenti dei proventi» tra maggio 2017 e  novembre 2018. I giudici non hanno accolto la tesi del ricorrente, secondo cui il calcolo dei ritardo era errato e che la vicenda era «connotata da minor gravità». L'Amministrazione, si legge, «ha evidentemente valorizzato lo “stillicidio” che ha caratterizzato la molteplicità dei mancati versamenti, taluni dei quali, seppur di pochi giorni di ritardo, hanno sostanziato una condotta continuata, denotante la scarsa prudenza dell’operatore». Un punto decisivo, visto che «il concessionario assume l’ufficio di agente contabile ed è soggetto ad una particolare responsabilità». Il rapporto fiduciario tra ricevitore e Adm può quindi essere interrotto «sulla base di un esame complessivo della condotta del soggetto che incorre in reiterate inadempienze, anche se di lieve entità». In caso contrario, concludono i giudici «si finirebbe a mantenere integro il titolo concessorio, pur a fronte di ritardi numerosi e pur minimi, che un concessionario possa mettere in essere periodicamente». LL/Agipro