ROMA - L'apertura di nuove ricevitorie del Lotto non può seguire le stesse norme sulla libera concorrenza previste per altre attività economiche. A scriverlo è il Tar Lazio sul caso sollevato dalla titolare di una rivendita speciale in provincia di Ragusa, a cui l'Agenzia Dogane e Monopoli aveva negato l'autorizzazione per la raccolta di gioco. Dal sopralluogo effettuato da Adm era emerso che «la distanza dalla ricevitoria attiva più vicina è inferiore a 400 metri, limite previsto per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti». Tale limite si rifà a una motivazione precisa: quella, cioè «di salvaguardare interessi pubblici superiori rispetto a quello della concorrenza, come la salute (sia fisica che mentale) dei cittadini». Le norme generali sulla liberalizzazione, concludono i giudici, «non trovano applicazione con riguardo alle rivendite e alle ricevitorie, in quanto l’attività economica sottostante concerne beni e servizi che non si pongono in termini neutri per la salute dei cittadini, cosicché il commercio ad essi relativo o, comunque, la loro erogazione ai cittadini, non può essere lasciata alla libera concorrenza». LL/Agipro
Lotto, Tar Lazio: "Norme su libera concorrenza non valgono per le ricevitorie: prioritaria la tutela della salute"