ROMA - Le contestazioni dell'Agenzia Dogane e Monopoli alle ricevitorie del Lotto per il mancato raggiungimento della raccolta minima annuale vanno effettuate entro il 31 marzo di ogni anno, o non saranno valide. È quanto ha stabilito il Tar Lazio nella sentenza che accoglie il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria in provincia di Catania. L'Ufficio dei Monopoli provinciale aveva disposto lo scorso aprile la revoca della concessione per il mancato raggiungimento «del limite minimo annuo di euro 20.658,28» di raccolta nel 2017 e 2018. Tuttavia, ricorda il Tar, per procedere con la revoca «è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale» prevista dalla legge, «secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione» per le ricevitorie che negli ultimi due esercizi abbiano raggiunto una raccolta inferiore al limite minimo previsto. «Ove venga superato il termine del 31 marzo, l’Amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente, ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso», continua il Tar. In questo caso, la raccolta della ricevitoria da inizio 2019 lascia prevedere il raggiungimento dell'importo minimo. La revoca della concessione è stata dunque annullata. LL/Agipro
Lotto, Tar Lazio: Monopoli possono contestare la raccolta insufficiente solo fino al 31 marzo