ROMA - Servono dati concreti e attuali sugli incassi per revocare la concessione alle ricevitorie del lotto. Con questa motivazione il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un esercente a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ritirato l'autorizzazione a causa della raccolta inferiore al limite minimo di importo. I giudici della Seconda sezione hanno sottolineato che l'amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente i criteri temporali previsti dal decreto direttoriale della stessa Agenzia: ovvero che la decisione venga presa in base ai risultati degli ultimi due anni ma "ove venga superato il termine del 31 marzo, la stessa non possa più fare riferimento al biennio immediatamente precedente ma debba attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso". Il titolare della ricevitoria ha, invece, provato che nella data del provvedimento il trend era positivo e il limite mimino di importo raggiungibile. "Tale dato - si legge nella sentenza - è stato del tutto trascurato dall’amministrazione, nonostante che esso fosse facilmente verificabile in quanto, come noto, l’attuale rete di raccolta del gioco del lotto si fonda su sofisticati sistemi informatici e telematici grazie ai quali l’elaborazione dei dati avviene, praticamente, in tempo reale". LL/Agipro