ROMA - La revoca della concessione del Lotto per il mancato versamento dei proventi non è sanzionabile se riconducibile a causa di forza maggiore non confutata da chi ha disposto la revoca. Il Tar Lazio ha accolto con questa motivazione il ricorso di una ricevitoria contro la revoca della concessione per il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto pari a 169.638,68 euro. Il titolare aveva impugnato il provvedimento spiegando che "un soggetto armato aveva obbligato il proprio figlio, al momento presente nell’esercizio commerciale, ad effettuare una serie di puntate al gioco ‘10 e lotto' senza pagarne il corrispettivo di circa 170.000,00 euro". 
Secondo i giudici amministrativi nonostante alcuni aspetti sulla ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente - evidenziati anche dalla difesa delle Amministrazioni nelle proprie memorie - non fossero del tutto chiari, questi non sono idonei "a escludere con certezza che tale evento si sia effettivamente verificato". L’Amministrazione, inoltre - evidenziano i giudici della seconda sezione nella sentenza appena pubblicata - non ha "presentato denuncia nei confronti del ricorrente al fine di far accertare l’eventuale falsità di quanto riferito innanzi all’Autorità Giudiziaria".
La revoca - si legge ancora nella sentenza - è stata "disposta unicamente in ragione dell’omesso versamento" e "manca la concreta valutazione della fattispecie sulla cui base graduare la sanzione" e, eventualmente, "a fronte della impossibilitàdi stabilire la non veridicità della ricostruzione offerta del ricorrente, la possibilità di concedere una rateizzazione del debito nell’ambito della prosecuzione del rapporto concessorio".
FP/Agipro