ROMA - Le norme sul rilascio delle concessioni del del lotto non sono in contrasto con i principi europei di concorrenza, libera prestazione dei servizi e non discriminazione. E' quanto ritiene la Seconda sezione del Consiglio di Stato nel parere sul ricorso straordinario di un'agenzia ippica toscana a cui è stata negata l'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita. Il Collegio ritiene giustificata la riserva dell'attività a favore dei gestori di generi di monopoli: "Le rivendite di prodotti del tabacco costituiscono una rete di concessionari che, pur capillare nel territorio dello Stato, è soggetta al controllo dell’Amministrazione pubblica, sotto diversi punti di vista". Una caratteristica che permette "di perseguire proprio gli obiettivi che la giurisprudenza amministrativa pone a base della compatibilità della legislazione nazionale con diritto dell’Unione (limitazione delle occasioni di gioco, lotta alla criminalità, tutela del consumatore)". Il ricorso non merita l'accoglimento secondo i giudici, che però hanno sospeso il parere in attesa che i Monopoli consentano al ricorrente di accedere alla relazione difensiva per produrre eventuali repliche. FP/Agipro