ROMA - Le vincite al Lotto possono essere incassate solamente se in possesso del biglietto vincente. A stabilirlo è l'ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata oggi. I giudici supremi hanno respinto il ricorso presentato da un giocatore che reclamava una vincita pur avendo smarrito il biglietto prima dell'estrazione. Secondo il ricorrente, il tagliando di gioco (di cui aveva denunciato la scomparsa) sarebbe assimilabile a un "titolo improprio", motivo per cui non determinava "l'impossibilità di incassare la vincita quale controprestazione contrattuale", e che quindi la prova dell'avvenuta vincita sarebbe potuta "essere fornita in altro modo". La Cassazione ha però giudicato il motivo fornito dal ricorrente come privo di fondamento e contraddittorio: "Proprio perché lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione", scrivono i giudici, solamente il suo possesso "è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l'incasso dell'eventuale vincita". Il giocatore, conclude la Cassazione, ha infatti diritto alla vincita "non perché essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono".
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