ROMA - Sarà discusso domani, giovedì 15 maggio, il ricorso nel merito presentato da alcuni operatori contro la sentenza del Tar di Roma che ha dato il via libera alle disposizioni previste dalla Legge sul gioco della Regione Lazio del 2013 e poi aggiornata nel 2022. Tra le misure contestate dai ricorrenti – e comunque annullate successivamente dallo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare - ci sono: la riduzione della frequenza delle giocate (una ogni 30 secondi), il distanziamento minimo tra apparecchi (2 metri), la pausa obbligatoria (5 minuti ogni 30 minuti di gioco) e il divieto di fumo anche in presenza di impianti di aspirazione.

In diverse sentenze del 2024 il Tar Lazio spiegava che “le prescrizioni della legge regionale sebbene incidano direttamente sui meccanismi di gioco, non dispongono esplicitamente regole tecniche riferite agli apparecchi”. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno “ritenuto in più occasioni legittimi i provvedimenti regionali in materia che abbiano modificato o introdotto disposizioni maggiormente restrittive rispetto alla normativa statale laddove volte a tutelare interessi particolari e sensibili, quale il diritto alla salute”. Pertanto il Tribunale ha ritenuto legittima la normativa regionale qualora essa sia atta a tutelare la salute pubblica.

Tuttavia, molti operatori hanno presentato ricorso, motivandolo con l’assenza di trattazione del merito da parte del Tar Lazio e la mancata pronuncia sulle specifiche censure che apparirebbero eccessivamente restrittive, senza considerare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto le misure inciderebbero “illegittimamente” sulla libertà di impresa e sarebbero di competenza dello Stato, non della Regione.

Il Consiglio di Stato ha poi annullato la decisione del Tar Lazio giudicando inadeguate le motivazioni fornite dal tribunale regionale. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non sono state affrontate in maniera adeguata le questioni sollevate dai ricorrenti, né sono state fornite spiegazioni sulle ragioni alla base delle restrizioni introdotte. “Non vi è alcuna considerazione specifica – si legge nella decisione – che giustifichi le prescrizioni contenute nella normativa regionale e ribadite nella circolare impugnata”.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato inoltre la mancanza di motivazione sulla presunta incoerenza tra le regole locali e la normativa nazionale, che prevede un’offerta di gioco uniforme su tutto il territorio italiano. Le censure avanzate in merito a tale disallineamento non sono state esaminate in modo soddisfacente. Alla luce di queste valutazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.

FRP/Agipro