ROMA – La proposta di legge C. 329 sulla disciplina dell’ippicoltura, “appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario dello Stato e ordinamento civile”. È quanto si legge nel Servizio Studi della Camera con il dossier “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale”, in cui viene sottolineato che, nonostante l’agricoltura rientri nella competenza residuale delle Regioni, “la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti”, tra cui, appunto, i temi di tutela della concorrenza, sistema tributario e ordinamento civile.
AB/Agipro
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