ROMA - Quattro Corti di Giustizia tributarie (Cgt) a Verona, Napoli, Sassari e Cremona hanno annullato altrettanti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti di titolari di agenzie di scommesse Stanleybet. Ne dà notizia una nota stampa dello studio legale Agnello: “Dopo la clamorosa pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia di Napoli con la quale erano stati annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Stanley e dei titolari dei centri - ritenendo l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario nei confronti dell’operatore internazionale e confermandone l’attività regolare e lecita – le Cgt di Sassari e di Cremona hanno accolto i ricorsi degli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, emettendo due sentenze che consolidano la giurisprudenza in favore dei centri Stanleybet per l’annualità 2016”, si legge nel comunicato. I giudici di Sassari, muovendo dal presupposto ormai consolidato anche in sede tributaria secondo cui Stanleybet e i suoi centri “non svolgevano e non svolgono attività illecita”, si uniformano a quanto già sostenuto in precedenza dalle Corti di Verona e Napoli e affermano espressamente che dal 2016 “…l’imposta va calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del titolare del centro, al quale non può essere richiesto dall’annualità del 2016 il pagamento dell’imposta unica”. Anche la Cgt di Cremona, con una decisione depositata il 7 novembre, ha censurato il modus operandi dell’Adm, ribadendo che il metodo di determinazione dell’imposta Unica sui ricavi dev’essere applicata “…indipendentemente dalla circostanza dell’intervenuta regolarizzazione della loro attività, non potendosi operare una distinzione tra i soggetti che abbiano optato una regolarizzazione e i soggetti che non l’abbiano fatto”. Secondo l’avvocato Agnello, “Appaiono decisivi i recenti approdi delle Corti di Giustizia. Adm, dal 2016, continua ad ignorare la radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta per effetto della legge di stabilità 2016. Sono proprio le disposizioni normative corroborate dalla circolare dell’Agenzia in materia che stabiliscono che l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del centro. Auspichiamo che anche le altre Corti Territoriali possano uniformarsi alle recenti sentenze, ponendo così fine ad una situazione di oggettiva disparità di trattamento con le ricevitorie affiliate ai concessionari statali”.
RED/Agipro
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