ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha accolto il ricorso presentato dalla società Stanleybet Malta Limited, difesa dallo Studio Legale Agnello, annullando l’avviso di accertamento nella parte in cui la base imponibile era stata determinata con il criterio del “triplo della media provinciale”. Toccherà ora all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rideterminare imposta e oneri accessori.
Il Collegio ha ritenuto illegittimo l’utilizzo del metodo presuntivo “aggravato” del triplo della media provinciale – previsto dalla legge 190 del 2014 - come sostanzialmente unica opzione di ricostruzione, soprattutto in presenza di dati contabili da cui emerge uno stato finanziario del tutto differente.
Secondo la Corte, l’articolo 24 del decreto 98/2011 impone di valorizzare anche “elementi documentali comunque reperiti” e riserva la determinazione induttiva (media provinciale) ai soli casi di mancanza di elementi o mancata collaborazione. Nel caso concreto risultava consegnata documentazione (tra cui resoconti di settimane contabili e disposizioni di bonifico), per cui non era giustificata l’equiparazione tra documentazione “non perfetta” e documentazione “inesistente”.
L’Avvocato Daniela Agnello, che difende la società, ha così commentato la decisione: “La pronuncia conferma un principio essenziale per i centri scommesse, del tutto ignorato dall’Agenzia delle Dogane. Allorché esistono elementi documentali reperiti in fase di verifica o comunque forniti dal contribuente, l’Amministrazione non può applicare il criterio più penalizzante del triplo della media provinciale, ma deve prima misurarsi con i dati disponibili e rideterminare correttamente la base imponibile, anche ai fini del principio della capacità contributiva”. Il legale esprime la speranza che “il nuovo anno e le nuove sentenze possano determinare una rivisitazione critica delle pretese tributarie dell’Agenzia con l’individuazione del corretto metodo di calcolo e la corretta individuazione del soggetto obbligato”.
RED/Agipro