ROMA - Risponde di omessa segnalazione di operazioni sospette (Sos) la casa da gioco che non segnala le condotte del cliente connotate da chiari indici di anomalia. Così la Corte di cassazione, che con una sentenza ha chiarito gli obblighi antiriciclaggio degli operatori del settore dei giochi, confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma e del Tribunale di Roma, competente in materia di sanzioni per omesse Sos a livello nazionale.
Come scrive “Il Sole 24 ore”, entrambi i giudici di merito avevano rigettato il ricorso presentato da un casinò e dal suo responsabile antiriciclaggio contro un decreto sanzionatorio del Mef per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ai rapporti intrattenuti con un cliente. I ricorrenti si erano difesi sostenendo di aver assolto all’obbligo di identificazione dei clienti, verificando i documenti di identità al momento dell’ingresso nel casinò, indipendentemente dall’acquisto di mezzi di gioco, e applicando le misure precauzionali di carattere generale indirizzate a tutti gli operatori destinatari delle norme antiriciclaggio. Ad avviso della Corte d’Appello, la corretta applicazione di tali norme impone un costante monitoraggio del comportamento complessivo del cliente. Nel caso di specie, considerando una serie di anomalie (volume di giocate altissimo, utilizzo di mezzi di pagamento costituiti da assegni circolari di una ventina di banche, frequenza e durata delle presenze del cliente nel casinò) sussistevano per la Corte territoriale tutti i presupposti dell’obbligo segnaletico. Per inviare le segnalazioni sospette, dunque, non occorre aspettare la certezza dei reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Al contrario, come ribadisce la sentenza della Cassazione, l’obbligo segnaletico nasce dall’operazione e non richiede la certezza di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione.
GL/Agipro
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