ROMA - Il Dpcm con le linee guida per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. «L'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo, a meno che lo stesso non sia in possesso» del Green pass e «non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile» per eludere tale obbligo, si legge nell'allegato del Dpcm. Il lavoratore che non esibisce il Green pass «deve essere considerato assente ingiustificato», a cui «non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso», ma in nessun caso si può essere licenziati. Inoltre «i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio». Chi viene trovato sul posto di lavoro senza Green pass rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre il datore di lavoro che non controlla incorre in una sanzione da 400 a mille euro. Il controllo da parte del datore di lavoro potrà essere effettuato con l'app "VerificaC19" oppure i software messi a disposizione (come già avviene per la scuola) e deve avvenire «con cadenza giornaliera» e «in misura percentuale non inferiore al 20%» del personale «presente in servizio» e bisogna assicurare che «tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea, con un criterio di rotazione, su tutto il personale». Il provvedimento precisa che, «in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è comunque consentita la raccolta dei dati».
MSC/Agipro
Green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre, linee guida in Gazzetta Ufficiale: controlli con l'App, sanzioni per chi è senza certificazione