ROMA - “L’utilizzo di strumenti per la ricarica dei conti di gioco non riconducibili a quelli idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari deve intendersi consentito, esclusivamente, nel limite complessivo settimanale di 100 euro”. Lo ribadisce l’Agenzia delle Dogane e Monopoli in una comunicazione inviata pochi minuti fa a concessionari, Guardia di Finanza e Direzioni territoriali Adm, che Agipronews ha potuto leggere. “A tal fine, dallo scorso 13 maggio ogni concessionario ha dovuto attivare apposite misure sul sistema informatico, utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche, per garantire il rispetto del citato limite. Si richiamano, pertanto, tutti i concessionari ad un rigoroso rispetto della citata normativa, per la quale, in caso di violazione, sono applicabili le sanzioni previste dal decreto numero 231 del 2007, nonché specifiche sanzioni convenzionali”. Nella circolare è indicato che “Sono pervenute segnalazioni in merito alla violazione, da parte di alcuni punti vendita ricariche facenti capo a diversi concessionari, del limite settimanale di ricarica dei conti di gioco”. Adm sottolinea che la citata normativa, nel richiamare espressamente l’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che “… la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono dunque consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo”.
NT/Agipro
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