ROMA - I limiti orari alle sale giochi del Comune di Venezia sono ragionevoli e proporzionati. Il Tar Veneto conferma ancora una volta la legittimità del regolamento approvato a novembre 2016 che, oltre a imporre distanze minime dai luoghi sensibili, ha disposto l’apertura delle sale “dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi”. Il ricorso presentato dalla DP Service e dalla Gap Games è stato dunque respinto nella parte in cui contestava gli di attività. “In tema di individuazione degli orari di apertura delle sale giochi - si legge nella sentenza - la competenza del Consiglio comunale deriva direttamente dalla legge di stabilità regionale del 2015”. Adeguata secondo il Collegio anche la motivazione alla base del provvedimento, elaborato dopo un’istruttoria sulla ludopatia realizzata dall’Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana. “Il Collegio osserva che l’apertura delle sale giochi per 13 ore consecutive, compresi i giorni festivi, appare pienamente ragionevole e proporzionata”. È stata invece dichiarata inammissibile la censura sull’effetto espulsivo causato dalle distanze minime: “Le ricorrenti non hanno interesse ad impugnare tale previsione regolamentare in quanto le prescrizioni in materia di distanze non si applicano agli esercizi già autorizzati”. LL/Agipro
Giochi, Tar Veneto: “Limiti orari a Venezia ragionevoli e proporzionati”