ROMA - Oltre ai due casi di Venezia, il Tar Veneto conferma la legittimità del ‘distanziometro’ anche pe ril comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. I giudici amministrativi hanno rigettato con una sentenza il ricorso del proprietario di una sala scommesse diffidato ad esercitare l’attività. “Non è possibile lamentare la circostanza che il Comune di Mogliano Veneto non avrebbe avuto il potere di disporre un obbligo di distanza minima anche nei confronti dei centri di raccolta scommesse - si legge - dal momento che il ricorrente ha omesso di impugnare l’articolo 11 del Regolamento comunale ove tale obbligo è previsto ed è stato esteso non solo nei confronti delle sale da gioco ma anche, appunto, nei confronti dei centri di raccolta scommesse”. Infondata, secondo i giudici, anche la domanda risarcitoria: “Il provvedimento impugnato è esente dai profili di illegittimità”, continua il Collegio “e il ricorrente ha del tutto omesso di provare tanto la sussistenza del lamentato danno quanto la sua precisa quantificazione”. LL/Agipro
Giochi, Tar Veneto: “Ok al ‘distanziometro’ di Mogliano” (3)