ROMA - È stata respinta dal Tar Toscana l’istanza cautelare presentata dal titolare di una sala giochi di Prato a cui il Comune ha vietato lo scorso gennaio la prosecuzione dell’attività. Il provvedimento è stato preso in seguito alla verifica del rispetto “delle previsioni limitative all'apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco” contenute nella legge regionale sulla materia. Nell’ordinanza si legge che “la sanzione applicata alla ricorrente non appare qualificabile come accessoria a quella pecuniaria e sembra riconducibile al potere di vigilanza sanitaria comunale nell’ambito della prevenzione della ludopatia, mentre non sono dimostrati vizi di irragionevolezza nella misurazione delle distanze tra l’esercizio della medesima ed i luoghi sensibili”. LL/Agipro