ROMA - Infondata è anche “la censura di disparità di trattamento formulata con riferimento al gioco on-line, non intaccato dai provvedimenti impugnati, tenuto conto che l’amministrazione comunale non ha il potere di intervenire su tale tipologia di gioco e che la parità di trattamento si risolverebbe, assurdamente, nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico”. Non regge per il Collegio nemmeno la tesi secondo cui i limiti orari a Torino inducano gli utenti a “trasferirsi” in altri comuni con discipline più favorevoli: ciò “non configura un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che, in attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata (chissà quando) dallo Stato, non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate”. Il Tar ricorda infine come i principi comunitari sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla libera prestazione di servizi possono essere limitate da “esigenze imperative connesse all’interesse generale”, come in questo caso. LL/Agipro
Limiti orari a Torino, Tar Piemonte: "Comuni legittimati a intervenire in assenza di norme statali"
ROMA - Infondata è anche “la censura di disparità di trattamento formulata con riferimento al gioco on-line, non intaccato dai provvedimenti impugnati, tenuto conto che l’amministrazione comunale non ha il potere di intervenire su tale tipologia di gioco e che la parità di trattamento si risolverebbe, assurdamente, nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico”. Non regge per il Collegio nemmeno la tesi secondo cui i limiti orari a Torino inducano gli utenti a “trasferirsi” in altri comuni con discipline più favorevoli: ciò “non configura un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che, in attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata (chissà quando) dallo Stato, non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate”. Il Tar ricorda infine come i principi comunitari sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla libera prestazione di servizi possono essere limitate da “esigenze imperative connesse all’interesse generale”, come in questo caso. LL/Agipro