ROMA - Non esiste un “sufficiente fumus di fondatezza” per accogliere i ricorsi delle sale giochi di Napoli. Questa la motivazione del Tar Campania nelle cinque ordinanze che respingono le richieste dei ricorrenti contro il regolamento approvato lo scorso dicembre dal Comune partenopeo, che limita gli orari di funzionamento dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Il Collegio della Terza Sezione si allinea alla giurisprudenza del Consiglio di Stato: sulla base del testo unico sugli Enti Locali “il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e ciò può fare per esigenze di tutela della salute (tra le quali è compresa l’esigenza di contrasto alle ludopatie), della quiete pubblica, o della circolazione stradale”. Secondo i giudici, inoltre, “le censure residue mosse avverso il regolamento appaiono inammissibili per carenza di attualità dell’interesse”. LL/Agipro
Sale giochi a Napoli, Tar Campania: “Ricorsi contro limiti orari sono infondati”