ROMA - Un decreto penale di condanna “non è riconducibile” alle cause indicate dalla normativa per la cancellazione dall’elenco telematico degli operatori del settore slot. E’ quanto rileva in una sentenza il Tar Lazio, che ha accolto il ricorso del titolare di un bar contro l’Ufficio Regionale dei Monopoli della Campania. Le cause per avviare la cancellazione “non possono formare oggetto di interpretazione estensiva, in quanto elencate con precisione e senza il ricorso a formule generiche o di chiusura”, si legge nella sentenza. “Un decreto penale di condanna a carico dell’interessato non costituisce elemento idoneo a determinare l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione” all’elenco, per cui “è necessaria l'insussistenza, negli ultimi 5 anni, di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato o applicazioni della pena” per reati “collegati ad attività di stampo mafioso, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro il patrimonio, per reali di natura finanziaria o tributaria, per reati riconducibili ad attività dì gioco non lecito”.
PG/Agipro