ROMA - Nessuna illegittimità nelle richieste dell’Agenzia Dogane e Monopoli di versare penali e interessi per il ritardo nel pagamento dei flussi finanziari. Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto così il ricorso presentato dalla società Isibet contro i solleciti datati 2012 e sulla escussione della cauzione. “Gli atti in questione non presentano alcuna illegittimità né possono essere contestati sulla base di una normativa successiva che ha modificato le modalità di applicazione delle sanzioni per i nuovi atti concessori stipulati nell’ambito dell’esercizio delle scommesse sui giochi con l’AAMS”, si legge nella sentenza. Le richieste dei Monopoli sono basate su “doveri derivanti dalle clausole della convenzione” e sull’“esercizio di poteri discrezionali rispetto ad un’istanza della concessionaria che non si fonda su disposizioni contenute nella convenzione medesima”. LL/Agipro
Giochi, Tar Lazio respinge ricorso sul pagamento delle penali Isibet